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    Ci siamo dal 1963

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    Polaris, RSA Aperta

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    Il Personale della Fondazione

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    Riabilitazione

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Art. 1 - Origini della Fondazione

In esecuzione delle ultime volontà della Sig.ra Anna Rosa detta Rosa Ferrario, vedova Bombelli, defunta in Milano il 2 dicembre 1962, di cui ai testamenti olografi pubblicati e depositati con verbale in data 5 dicembre 1962 nr. 140210/6663 di repertorio del Notaio Dott. Roberto Manfredini, venne costituita in Vanzago (Milano) la “Fondazione Ferrario”.

La “Fondazione Ferrario” è stata poi eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 13 agosto 1964 n. 748, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 232 del 21 settembre 1964.

In attuazione del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e della L.R. Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1, la “Fondazione Ferrario” è stata, quindi, trasformata, nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà della Fondatrice, in ente di diritto privato, soggetto alle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

Art. 2 - Scopo istituzionale

La Fondazione ha per scopo l’assistenza alla popolazione anziana, realizzato in modo prioritario, ma non esclusivo, mediante una Residenza Sanitaria Assistenziale.

Tale struttura, regolamentata da apposite disposizioni del Consiglio di Amministrazione, dovrà integrarsi con le realtà istituzionali presenti nella zona ed adeguare le proprie iniziative al variare delle necessità socio-assistenziali della popolazione nell’ambito dei propri fini statutari, coerentemente con gli indirizzi della programmazione statale, regionale e locale in materia.

L’attività assistenziale dovrà essere improntata al rispetto dei principi di imparzialità, solidarietà, trasparenza, efficienza ed efficacia. E’, inoltre, compito della Fondazione promuovere e sostenere – anche in forma educativa – una moderna cultura geriatrica nell’ambito territoriale di riferimento, ricercando il più ampio coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore.

Nell’ambito di tale attività, la Fondazione potrà erogare attività di formazione continua in sanità, anche in qualità di provider ECM.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili sotto alcuna forma.

Coerentemente con i propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà, attraverso Enti propri o in partecipazione con altri soggetti - pubblici o privati -, svolgere attività di assistenza agli anziani e a persone bisognose, nell’ambito di nuove e diverse fragilità, anche attraverso la produzione di servizi. Potrà, inoltre, promuovere ogni iniziativa, azione ed operazione, anche finanziaria, ritenuta utile ed opportuna, ivi compresa la stipulazione di mutui, l’acquisto di immobili e la stipulazione di convenzioni.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni, mobili, immobili ed artistico culturali, conferiti dal Fondatore, quali risultanti dagli inventari e dalle perizie appositamente eseguiti e redatti in ottemperanza alla Legge Regionale n. 1/2003, nonchè dalle relative rendite patrimoniali e da ogni altro provento o bene successivamente acquisito, a qualsiasi titolo, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o per liberalità di soggetti aderenti e di terzi, ivi compresi eventuali contributi pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a curare la conservazione, il mantenimento, la riconversione e l’incremento del patrimonio della Fondazione, attraverso proprie iniziative.

I beni immobili specificati nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto, sono direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali e non possono essere dismessi né costituire oggetto di diritti reali in favore di terzi. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile e sono imputati al “fondo di gestione”.

La gestione del patrimonio può essere attuata direttamente o tramite società controllate o partecipate, o anche in collaborazione con soggetti terzi, che siano in grado di garantire un’adeguata valorizzazione e un utilizzo efficiente dei beni. 

Art. 4 - Organi

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Direttore Generale;
  • il Revisore dei conti.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione: composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati:

  • un membro dalla Regione Lombardia;
  • un membro dalla Provincia di Milano;
  • un membro dall'Arcivescovo di Milano, preferibilmente un Sacerdote;
  • un membro dal Comune di Vanzago;
  • un membro dal Comune di Pogliano Milanese;
  • un membro dal Comune di Pregnana Milanese.

Il Direttore Generale, ricevute le designazioni di cui al precedente capoverso, convoca i soggetti designati per la nomina - per cooptazione a maggioranza semplice - del 7° componente, da scegliere, preferibilmente, tra i nominativi che le associazioni di volontariato -  senza fini di lucro, con finalità sociali e iscritte agli albi regionali e/o comunali - intenderanno indicare autonomamente e singolarmente a seguito di pubblica informazione. In caso di mancata cooptazione  del 7° componente, entro  e non  oltre 45 giorni dalla prima convocazione, la nomina competerà al Sindaco di Vanzago che dovrà individuare il nominativo tra quelli indicati a seguito della sopracitata procedura di pubblica informazione tra le associazioni di volontariato. Successivamente alla nomina del settimo membro il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad eleggere a maggioranza, nel suo seno, il Presidente e Vice Presidente. I Consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di insediamento – intendendosi per tale la data di celebrazione del primo consiglio - e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere, il Presidente ne da comunicazione al soggetto competente alla nomina affinché provveda alla sostituzione; l’ente tenuto alla designazione dovrà provvedervi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta; in difetto, la nomina competerà al Consiglio di Amministrazione che vi provvederà - per cooptazione a maggioranza semplice -  con le stesse modalità previste per il 7° componente.

Il sostituto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. Ai fini della ricostituzione dell'organo, il Direttore Generale della Fondazione invita i soggetti competenti a disporre le nuove nomine.

La carica di membro di Consiglio di Amministrazione prevede un compenso pari a quello previsto per i Consiglieri Comunali di Vanzago.

Art. 6 - Requisiti di professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione debbono essere scelti fra soggetti che hanno maturato una esperienza in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni-imprese economiche e no profit nonché fra soggetti che si siano contraddistinti per impegno sociale, scientifico o culturale.

Art. 7 – Cause di esclusione.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

a. coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c. coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;

4. per un qualunque delitto non colposo punito con la reclusione per un tempo non inferiore a un anno;

d. coloro che siano stati condannati ad una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

e. coloro che non posseggano i requisiti richiesti e previsti dalle disposizioni vigenti per l’esercizio di unità d’offerta socio-sanitarie.

I componenti degli organi devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza in relazione al presente articolo ed agli artt. 8, 9, 10 e 11 che seguono.

Il Consiglio - fatto salvo l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso che precede - procede, in mancanza di esso, d’ufficio.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione. 

Art. 8 - Incompatibilità, ineleggibilità e limiti di mandato.

Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

a. coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;

b. il coniuge, i parenti e affini sino al secondo grado incluso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;

c. i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

d. coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali o comunali e coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina;

e. coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni con analogo scopo;

f. gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia definito mediante convenzione rapporti organici e permanenti limitatamente alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione;

g. coloro che abbiano una lite vertente con la Fondazione;

h. coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione;

i. coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Revisore dei Conti e di Direttore Generale. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 9 - Conflitto di interessi.

I componenti degli organi della Fondazione nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Ai componenti degli organi della Fondazione è fatto divieto di essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi, espressi dagli Enti designanti.

L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 10 - Sospensione dalle cariche.

I componenti gli organi sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

1. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);

2. applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;

3. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

4. applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza delle situazioni individuate ai al presente punto ed ai punti 7, 8 e 9 che precedono.

Art. 11 – Decadenza.

I componenti degli organi della Fondazione decadono con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in un qualunque momento, si verifichi una causa di esclusione prevista dallo Statuto, o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 8, ovvero omettano di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10, ovvero, ancora, incorrano in gravi violazioni delle disposizioni del presente statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dello stesso senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione del Consiglio medesimo.

Art. 12 - Albo dei Benemeriti.

Presso la Fondazione Ferrario è istituito l’Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti gli Enti pubblici e privati, le Società e le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e confacenti agli scopi della Fondazione e che abbiano contribuito concretamente e in modo rilevante al perseguimento degli scopi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle iscrizioni ed alle cancellazione per venir meno dei requisiti di onorabilità.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio è convocato almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio. E’, altresì, convocato quando vi sia richiesta scritta di almeno tre Consiglieri o su disposizione del Revisore dei Conti.

La convocazione è disposta con avviso scritto - anche a mezzo telefax o posta elettronica - che deve contenere l’ordine del giorno e pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere disposta con un minore preavviso, non inferiore, comunque, a ventiquattro ore.

L’accesso agli atti dei Consiglieri dovrà avvenire nel rispetto delle necessità organizzative ed amministrative dell’Ente, fermo l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite ed il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando vi sia la presenza di almeno 4 (quattro) componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ivi compresi gli astenuti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le decisioni concernenti le modifiche dello Statuto, la trasformazione o l’estinzione della Fondazione, gli atti di disposizione degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile, nonchè la stipulazione di mutui di durata superiore a 5 (cinque) anni, devono essere deliberate con la maggioranza qualificata di cinque su sette dei consiglieri in carica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori su specifica istanza promossa dal Presidente o dal Direttore Generale in sua vece; in tal caso, questi comunicano ai consiglieri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a cinque giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in mancanza della risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione.

Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

Al Consiglio di Amministrazione, cui competono altresì le funzioni di indirizzo e di controllo, è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, esso ha il compito di:

  • nominare, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice presidente della Fondazione;
  • nominare il Direttore Generale;
  • approvare il bilancio d’esercizio;
  • approvare il programma di attività, verificandone l’attuazione;
  • controllare e monitorare, di norma tramite il Presidente e sulla base di apposite relazioni dei dirigenti, che l’attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;
  • deliberare l’acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità;
  • nominare il revisore unico, determinandone il relativo emolumento;
  • approvare le modifiche statutarie;
  • deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
  • svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
  • deliberare la costituzione, lo scioglimento, le modalità e condizioni della partecipazione ad altri enti e società.

Art. 15 – Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la rappresentanza della Fondazione ad ogni effetto di diritto sostanziale e processuale; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull’andamento morale ed economico della Fondazione e sul rispetto degli scopi istituzionali. Nei casi di somma urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio medesimo nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente è revocabile a maggioranza dei componenti del Consiglio con votazione segreta.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in caso di mancata nomina di quest’ultimo o di sua impossibilità, al membro del Consiglio di Amministrazione espressamente delegato; in mancanza di delega, al Consigliere individuato, a maggioranza semplice, dagli altri componenti dell’Organo tramite apposita consultazione.

Art. 16 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto fra persone estranee al Consiglio stesso.

Il Direttore Generale deve essere in possesso del diploma di laurea, deve essere di qualificata formazione ed attività professionale e manageriale, con esperienza, autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

Al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione.

In particolare:

  • persegue il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, con potere di compiere tutti gli atti necessari a tal fine, ivi compresi quelli che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi;
  • assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati;
  • cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse l’organizzazione e gestione delle risorse umane, nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio;
  • stabilisce l’organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;
  • dispone il conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità;
  • è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche;
  • coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione e ne redige i verbali;
  • cura la corretta tenuta del registro delle deliberazioni;
  • formula al Consiglio la proposta di bilancio, corredata da una propria relazione sulla gestione della Fondazione.

In via generale, il Direttore Generale cura l’attuazione di tutto quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli e risponde allo stesso del proprio operato.

Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Art. 17 - Revisore dei Conti

La vigilanza della regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria della Fondazione è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza  semplice, tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Il Revisore dura in carica quattro anni ed è  riconfermabile una sola volta.

Al Revisore può essere richiesto di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento a quella relativa alla discussione del bilancio  d’esercizio nonché a quelle aventi ad oggetto decisioni di particolare rilevanza economico finanziaria.

Al Revisore dei Conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina, tenuto conto della vigente tariffa professionale.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile, il bilancio dell'esercizio decorso, che dovrà essere redatto secondo i principi civilistici previsti in materia di società.

E' vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve eventualmente costituiti.

Art. 19 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione, o ente no profit o ad istituzioni pubbliche, aventi le stesse finalità della Fondazione medesima.

Art. 20 - Norma di chiusura

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del capo II e III del Libro I del codice civile.